AZIONE GIUDIZIARIA
Proiezione, nel processo, del diritto sostanziale o, secondo una più moderna concezione, potere di porre in essere i presupposti necessari affinché il giudice emetta una decisione qualsiasi sulla domanda. Sì deve, innanzi tutto, distinguere fra azione penale e azione civile. L’azione penale, di cui è titolare lo Stato, è esercitata dal pubblico ministero con carattere di obbligatorietà ed è caratterizzata dalla pubblicità e dalla officialità, anche se in alcuni casi l’esercizio è subordinato a determinate condizioni (querela, richiesta, autorizzazione). Si concreta nel potere di chiedere al giudice penale, a tutela di interessi pubblici, una decisione, punitiva o anche assolutoria, su un fatto costituente reato o sulla sussistenza delle condizioni richieste per taluni provvedimenti diretti alla repressione di un reato o alla modificazione di preesistenti rapporti giuridici di diritto penale. L’azione civile, invece, spetta, a tutela di diritti ed interessi legittimi, ad ogni persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, ed è predisposta in funzione del diritto o dell’interesse fatto valere; onde, a differenza dell’azione penale, si concreta nella richiesta di una decisione favorevole. Il giudice, ordinario o speciale, deve decidere sulla domanda se ricorrono i requisiti di procedibilità e di ammissibilità richiesti dalla legge processuale (c.d. presupposti processuali) e deve accogliere la domanda stessa se, al momento della decisione, ricorrono anche i requisiti di fondatezza richiesti dalla legge sostanziale (c.d. condizioni dell’azione). Fondamentale è per l’azione civile la tripartizione fra azione di cognizione, azione esecutiva e azione cautelare. L’azione di cognizione può essere diretta ad accertare l’esistenza o l’inesistenza di un rapporto giuridico incerto e controverso o di un fatto giuridicamente rilevante (azioni, positive o negative, di mero accertamento), o ad ottenere l’emanazione di un comando, costituente titolo esecutivo, ad eseguire una determinata prestazione (azioni di condanna), ovvero, infine, a provocare la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto giuridico (azioni costitutive). L’azione esecutiva, invece, presuppone l’esistenza di un titolo esecutivo e tende alla realizzazione forzata, mediante l’applicazione di misure e mezzi coercitivi, del diritto o interesse già accertato (espropriazione forzata, esecuzione per consegna o rilascio, esecuzione forzata di obblighi di fare o di non fare). L’azione cautelare, infine, ha una funzione puramente strumentale, essendo diretta alla conservazione di uno stato di fatto o di diritto, onde evitare che l’eventuale mutamento possa compromettere la realizzazione dei fini che potranno essere poi perseguiti con le azioni di cognizione (sequestro, denuncia di nuova opera e di danno temuto, istruzione preventiva e provvedimenti d’urgenza). Molteplici sono le azioni di cognizione, dato che le stesse corrispondono ad ogni diritto o ad ogni interesse di cui possa essere chiesta la tutela.