L’art. 1, comma 174ss. della Legge n. 197/2022 ha introdotto il c.d.ravvedimento operoso speciale,che consente di sanare leviolazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31 dicembre 2021. Le sanzioni sono ridotte a1/18 del minimo.
Sono ravvedibili leviolazioniche, nel contempo:
- riguardano ledichiarazioni “validamente presentate”;
- e riguardanotributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.
Deve, infine, trattarsi di “violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da153a159e da166a173”, quindinon vi rientrano gli omessi versamenti di imposte dichiarate(e le altre violazioni emergenti da liquidazione automatica) e le omesse/tardive comunicazioni che si assolvono all’interno della dichiarazione (minusvalenze o liquidazioni IVA).
Anno d’imposta | Anno della dichiarazione | Termine di accertamento ordinario | Raddoppio in caso di violazioni penali |
2011 | 2012 | 31.12.2016 | 28.2.2022 |
2012 | 2013 | 31.12.2017 | 31.12.2021 (26.3.2022) |
2013 | 2014 | 31.12.2018 | 31.12.2022 (26.3.2023) |
2014 | 2015 | 31.12.2019 | 31.12.2023 (26.3.2024) |
2015 | 2016 | 28.2.2022 | 31.12.2024 (26.3.2025) |
2016 | 2017 | 31.12.2022 (26.3.2023) | – |
2017 | 2018 | 31.12.2023 (26.3.2024) | – |
I redditi prodotti all’estero, qualora non dichiarati nell’originaria dichiarazione, comportano una regolarizzazione mediante presentazione dell’integrativa e versamento di una sanzione per infedele dichiarazione pari al 120% dell’imposta, che con il ravvedimento operoso diventerebbe il 6,67% (riduzione a 1/18).
Ai sensi dell’art. 1, comma 176della Legge n. 197/2022 “La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato”.
L’art. 21, comma 2del D.L. n. 34/2023 ha introdotto unanorma di interpretazione autenticadelcomma 176stabilendo che:
- “sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscaledi cui all’articolo 4del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 1990, n. 227”;
- “sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero(IVIE) di cui all’articolo 19, commi da13a17e da18a22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallalegge 22 dicembre 2011, n. 214, non rilevabili ai sensi dell’articolo 36-bisdel DPR 29 settembre 1973, n. 600, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio”.
Non possono essere regolarizzate, quindi, l’omessa e/o infedele compilazione del quadro RW, trattandosi di violazioni disciplinate dall’art. 5del D.L. n. 167/1990 in tema dimonitoraggio fiscale;è invece possibileravvedersi con il ravvedimento operoso ordinario exart. 13del D.Lgs. n. 472/1997.
Non ci sono invece dubbi sulla possibilità diravvedere i redditi esteri non dichiarati, applicando l’aumento del terzo exart. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997. Ad esempio se ho omesso nel Modello Redditi 2022 (anno 2021) di dichiarare gli interessi su conto corrente detenuto all’estero, o compensi di amministratore percepiti all’estero e imponibili in Italia, pensioni estere o stipendi percepiti all’estero, possono presentare l’integrativa entro il 30.9.23 e regolarizzare versando oltra all’imposta e agli interessi, lasanzionecon “TF54” non del 120%, ma del 6,67%.
Non si possono ravvedere pagamenti omessi che permettono di accedere a regimi agevolati, come quello degli impatriati.
Fattispecie | Sanzione minima | Sanzione ridotta |
Dichiarazione infedele | 90% | 5% |
Dichiarazione infedele (condotte fraudolente) | 135% | 7,5% |
Redditi prodotti all’estero | 120% | 6,67% |
Locazioni immobiliari non dichiarate | 240% | 13,33% |
Locazioni immobiliari dichiarate infedelmente | 180% | 10% |