Continuiamo ad anticipare l’uscita del decreto delegato che modifica le sanzioni tributarie, per commentare altra fattispecie abbastanza importante quale quella dell’infedele dichiarazione annuale: come si ridurranno le sanzioni dopo la Riforma? Attenzione alle nuove possibilità di ravvedimento con la dichiarazione integrativa.
In un precedente contributo abbiamo illustrato le novità in arrivo per quanto riguarda le sanzioni in tema di omessa dichiarazione. Nel contributo odierno affrontiamo l’argomento della infedele dichiarazione, illustrando come cambierà dalla data di entrata in vigore della riforma del decreto sanzionatorio.
Come sempre, prima di parlare di come sarà la norma è opportuno parlare di come è oggi.
Le attuali sanzioni per infedele dichiarazione
Al riguardo, sappiamo che l’infedele dichiarazione è sanzionata con una percentuale che va dal 90% al 180% della maggior imposta dovuta, salvo ovviamente il caso in cui il contribuente spontaneamente provveda a correggere gli errori commessi mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
È appena il caso di precisare che, dal solo punto di vista sanzionatorio, l’infedele dichiarazione è soltanto quella che si configura in caso di omessa indicazione di un reddito; l’indicazione di errate spese detraibili o spese deducibili, viene infatti sanzionata come un omesso versamento, ossia con la sanzione del 30%.
Inoltre, l’omessa o errata indicazione di elementi che non rilevano ai fini della determinazione del debito di imposta rientra nella fattispecie di dichiarazione inesatta e non in quella di infedele.
Come si riducono le sanzioni post riforma fiscale?
Con le modifiche in arrivo la sanzione per infedele dichiarazione cesserà di oscillare tra le due suddette percentuali (ovvero tra il 90% e il 180%), attestandosi sulla percentuale fissa del 70%.
Le possibilità di ravvedimento tramite integrativa
La novità assoluta è invece prevista nel caso di dichiarazione integrativa, per la quale fattispecie la futura norma prevederà una riduzione della sanzione edittale, se ed in quanto essa sia frutto di volontà del contribuente e non di accertamento dell’Agenzia. In particolare, la sanzione non sarà pari al 70%, ma al doppio di quella prevista per lo omesso versamento ovverosia al 50%.
In altre parole, in caso di ravvedimento operoso la sanzione edittale a cui commisurare la riduzione prevista per il ravvedimento operoso non sarà il 70% ma il 50%.
Per completezza di esposizione, saranno previste delle sanzioni minime in assenza di imposta dovuta.
Danilo Sciuto
Martedì 21 Maggio 2024
La riforma delle sanzioni tributarie e della Riscossione
REGISTRAZIONE DEL WEBINAR di Mercoledì 15/5/2024
Relatore: Dott. Luigi Lovecchio
Due delle novità apportate dai numerosi decreti delegati introdotti a seguito della delega per la riforma tributaria sono sicuramente lariforma della riscossione e dell’apparato sanzionatorio tributario.
Il seminario illustra le principali novità in arrivoper i contribuenti.
L’ISCRIZIONE INCLUDE:
- accesso ai materiali forniti dai relatori;
- accesso alla registrazione per 365 giorni.
ACCREDITAMENTO: la registrazione non è accreditata ai fini della formazione professionale Commercialisti, lo era la diretta.